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[1]Il personale del laboratorio tecnico e' costituito da:
[2]1° un direttore, con stipendio di L. 8000; 2° due chimici principali, a L. 4500 ciascuno; 3° due chimici assistenti, a L. 3500 ciascuno; 4° due inservienti, a L. 1200 ciascuno.
[3]La segreteria della Commissione consultiva per gli eplosivi e' formata da un direttore col grado di capo sezione a L. 4500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a L. 4000 e di un ufficia le d'ordine a L. 1500.
[4]Alla nomina di detto personale si provvedera' secondo norme da stabilirsi per regolamento.
Testo in vigore dal 22 luglio 1907 al 8 giugno 1911
