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[1]Avute dal Console le suddette indicazioni, il Direttore della dogana permettera' al bastimento di aprire il boccaporto.
[2]Il capitano che apra il boccaporto e cominci a scaricare senza tale permesso, sara' soggetto alla multa di cinquanta taels; inoltre le merci sbarcate saranno confiscate.
Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 11 dicembre 1868
