Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025. 130 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sudditi italiani che vogliono trasportare in un porto prodotti acquistati nell'interno della China, oppure trasportare sopra un mercato dell'interno prodotti dell'importazione, potranno immediatamente liberare le loro merci da ogni diritto di transito, col pagare una tassa sola, nella maniera stabilita dal settimo Regolamento commerciale annesso al presenteTrattato.
tolto: Questa tassa unica sara' eguale alla meta' del diritto di tariffa, eccettuato il caso delle merci esenti da diritto, le quali saranno sottoposte ad una tassa di transito del due e mezzo per cento ad valorem, siccome e' stipulato nel secondo Regolamento annesso al presente Trattato.
tolto: Rimane inteso che il pagamento della tassa di transito per commutazione o altrimenti, non produrra' alterazione sul diritto di tariffa per l'importazione o per l'esportazione, il quale diritto continuera' ad essere riscosso integralmente e separatamente.aggiunto: Trattato-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art27 · fonte del testo
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