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[1]I sudditi italiani che vogliono trasportare in un porto prodotti acquistati nell'interno della China, oppure trasportare sopra un mercato dell'interno prodotti dell'importazione, potranno immediatamente liberare le loro merci da ogni diritto di transito, col pagare una tassa sola, nella maniera stabilita dal settimo Regolamento commerciale annesso al presente Trattato.

[2]Questa tassa unica sara' eguale alla meta' del diritto di tariffa, eccettuato il caso delle merci esenti da diritto, le quali saranno sottoposte ad una tassa di transito del due e mezzo per cento ad valorem, siccome e' stipulato nel secondo Regolamento annesso al presente Trattato.

[3]Rimane inteso che il pagamento della tassa di transito per commutazione o altrimenti, non produrra' alterazione sul diritto di tariffa per l'importazione o per l'esportazione, il quale diritto continuera' ad essere riscosso integralmente e separatamente.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art27 · fonte del testo

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