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Il minore degli anni 18, che sia stato autorizzato a contrarre arruolamento, puo' stare in giudizio nelle controversie indicate nell'art. E' pero' sempre in facolta' di chi esercita sul medesimo la patria potesta' o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore se questi non faccia valere le sue ragioni. Il comandante del porto puo', occorrendo, nominare un curatore al minore.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
