Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I comandanti di porto decidono senza formalita' di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.
tolto: I comandanti di porto formano per ogni controversia un processo verbale e pronunciano la decisione motivata, che ha forza esecutiva.
tolto: Per i giudizi sopradetti relativi alle controversie di cui al comma g) dell'art. 1, sono applicabili le disposizioni contenute all'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, nonche' le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 del detto Regio decreto.
tolto: Relativamente all'obbligatorieta' della denuncia alle Associazioni legalmente costituite prevista dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, nei casi urgenti, chi intenda promuovere il giudizio basta che dimostri al comandante del porto di avere fatta la denuncia alla propria Associazione sindacale, senza che sia necessario attendere alcuna comunicazione da parte dell'Associazione stessa o il decorso del termine di 15 giorni per dare corso al giudizio.
tolto: Sono appellabili soltanto le decisioni sulle controversie che eccedono il valore diL. 2000.
tolto: L'appello deve essere prodotto al tribunale nel termine di quindici giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte e' stata presente, o dalla notifica, se assente.
tolto: Le decisioni dei comandanti di porto anche se appellabili sono sempre provvisoriamente esecutive.
tolto: Resta salva la competenza della Magistratura del lavoro nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563.
tolto: L'appello alla Magistratura del lavoro e' proposto secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
tolto: Prima di pronunciare la decisione i comandanti di porto, anche nelle controversie per valore non eccedente le L. 2000, devono tentare un amichevole accordo tra le parti, secondo la procedura di cui all'articolo seguente. Dell'adempimento di tale obbligo, in caso di non riuscita conciliazione, si deve far constare nella decisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3119~art6 · fonte del testo
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