Art. 5 — Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1985 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, e' stabilito in 160. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' gli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;888~art5 · fonte del testo

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