[1]Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 aprile 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 16 maggio 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-04-23;456~art5 · fonte del testo

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