[1]Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio e' ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.

[2]L'atto puo' essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.

[3]La procura deve essere speciale ed e' redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualita' di militari nelle Forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 16 maggio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-04-23;456~art1 · fonte del testo

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