[1]L'atto di procura a contrarre matrimonio civile e' trasmesso, per il tramite della Potenza, protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.

[2]Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura e' rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.

[3]L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 90 giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio.

Testo vigente dal 16 maggio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-04-23;456~art3 · fonte del testo

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