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[1]Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno. Le date delle domeniche suddette, delle quali sei debbono essere comprese nel periodo da maggio a settembre, sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per l'interno. Il sovrapprezzo predetto e' dovuto nelle seguenti misure:

[2]1ª cl. 2ª cl. 3ª cl. Lire Lire Lire per importi: fino a lire 50............................. 10 10 5 da lire 51 a lire 100.................. 15 15 10 " " 101 " 200.................. 30 25 20 " " 201 " 500.................. 80 60 45 " " 501 " 1.000.................. 150 120 90 " " 1.001 " 2.000.................. 200 180 135 " " 2.001 " 5.000.................. 300 240 180 oltre a lire 5.000......................... 600 480 360

[3]Per i biglietti - collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore. Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Testo in vigore dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art6 · fonte del testo

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