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Miscellanea
Fondo nazionale per il soccorso invernale
Legge 3 novembre 1954, n. 1042
- Aggiornato al
- 2 dicembre 1960
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare…
- Art. 2E' istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del…
- Art. 3A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale e istituito un diritto di prelievo…
- Art. 4I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta…
- Art. 5E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire…
- Art. 6Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un…
- Art. 7Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare: favore del "Fondo…
- Art. 8I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un…
- Art. 9Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo…
- Art. 10Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui e' fatto obbligo di…
- Art. 11Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad una o…
- Art. 12Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali…
- Art. 13I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche…
- Art. 14Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli…
- Art. 15E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un…
- Art. 16Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle…
