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[1]Non possono conseguire l'esenzione:
[2]1° Gli spurii e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;
[3]2° I figli naturali, quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
