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In aggiunta alle somme stanziate nell'esercizio 1939-40 al capitolo 67-bis ed ai 4 miliardi rimasti da stanziare in virtu' dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41, fino al 31 dicembre 1940-XIX in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire 6 miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi. Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti a partire dal 1° gennaio 1941-XIX in relazione al fabbisogno. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 agosto 1940, n. 1264, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 dicembre 1940, n. 1760, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modifica dell'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814, gli stanziamenti in dipendenza degli impegni di cui all'art. 1 della legge medesima, per spese relative a servizi e prestazioni per esigenze straordinarie della difesa nazionale, potranno essere disposti, in relazione al fabbisogno, entro il 31 dicembre 1940-X1X".
Testo in vigore dal 18 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
