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In aggiunta alle somme stanziate nell'esercizio 1939-40 al capitolo 67-bis ed ai 4 miliardi rimasti da stanziare in virtu' dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41, fino al 31 dicembre 1940-XIX in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire 6 miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi. Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti a partire dal 1° gennaio 1941-XIX in relazione al fabbisogno.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 18 settembre 1940
