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Il primo alinea e la lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1982, n. 361, sono sostituiti nel modo seguente: "Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

  • a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri". Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificato dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, puo' essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qualora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I limiti di eta' previsti al punto 1) dell'articolo 21 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, non si applicano per le navi aventi stazza lorda uguale o inferiore a 13.000 tonnellate, purche' di proprieta' alla data del 1° gennaio 1985 della stessa impresa armatoriale che provvede alla nuova costruzione. Tale disposizione si applica ai contratti di demolizione stipulati dal 1 luglio 1984.

Testo in vigore dal 22 giugno 1985 al 22 dicembre 2008

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