Art. 3-bis — (Conservazione di somme in bilancio). 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnicologistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-10-27;362~art3bis · fonte del testo

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