Le societa' per azioni quotate in Borsa, le societa' finanziarie e fiduciarie, le societa' che controllano quelle sopra indicate, nonche' le societa' a partecipazione statale e le societa' concessionarie di pubblici servizi ed in ogni caso le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore a 5 miliardi, sono tenute a comunicare al Ministro per il bilancio e la programmazione economica i loro programmi di investimento. Le societa' a partecipazione statale e le societa' concessionarie di pubblici servizi sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, col Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti. I progetti di investimento concernenti la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, per importi superiori a lire 7 miliardi, da chiunque predisposti, devono essere tempestivamente comunicati al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. La realizzazione dei progetti di investimento contenuti nei programmi di cui al primo e al secondo comma, nonche' quella dei progetti di cui al terzo comma, si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformita' dagli indirizzi della programmazione economica nazionale, in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, nonche' in relazione alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima. Coloro i quali danno corso ai programmi ed ai progetti di cui ai precedenti comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25 per cento dello ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti programmi e progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Le amministrazioni dello Stato, anche decentrate, gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali minori non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di loro competenza in presenza della deliberazione nativa del CIPE prevista dal presente articolo. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, per il coordinamento con le procedure della contrattazione programmata e con le disposizioni normative relative ad altre autorizzazioni e concessioni previste per lo svolgimento di attivita' produttive e per gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350

3

Il D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le modalita' di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322".

Testo vigente dal 4 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1971 al 4 giugno 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350

    Il D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le modalita' di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art14 · fonte del testo

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