Art. 15 — Buoni-libro per gli alunni della scuola media
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 210 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buonilibro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:
tolto: per il 1966..................... L. 3.950 milioni per il 1967..................... L. 4.350 milioni per il 1968..................... L. 4.950 milioni per il 1969..................... L. 5.650 milioni per il 1970..................... L. 6.350 milioni Il servizio di distribuzione dei buoni-libro puo' essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole Province gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle Province stesse. E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media. Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art15 · fonte del testo
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