Corte costituzionale

Ordinanza n. 668/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione

del diritto allo studio), come modificato dalla legge regionale 7

dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

n. 78 del 18 settembre 1979 recante: "Norme per l'attuazione del

diritto allo studio"), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1981

dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Innamorati Giancarlo ed

altri contro il Sindaco del Comune di Roma, iscritta al n. 626 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 352 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Innamorati Giancarlo;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 25 marzo 1981 il Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della

legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per

l'attuazione del diritto allo studio), come sostituito dall'articolo

unico della legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95;

che la norma censurata opera ad avviso del giudice a quo una

discriminazione in danno degli alunni che frequentano scuole private,

introducendo solo per essi, ai fini dell'attribuzione delle

provvidenze assistenziali volte a favorire il diritto allo studio,

previste dalla citata legge n. 78 del 1979, il condizionamento al

mancato pagamento di una retta di frequenza là dove stabilisce che

il piano d'intervento nel settore sia redatto tenendo conto

dell'accertata gratuità della frequenza;

che tale discriminazione, oltre a violare il principio di

eguaglianza, contrasta, ad avviso dello stesso giudice, col principio

della gratuità della scuola dell'obbligo (art. 34, secondo comma,

Cost.) nonché con quello di parità di trattamento fra la scuola

statale e quella non statale (art. 33, quarto comma, Cost.); ed è,

inoltre, esorbitante dai limiti della competenza normativa regionale

in subjecta materia, trascurando la direttiva fondamentale della

legislazione statale, costantemente ispirata al concetto di non

distinguibilità, ai fini in questione, tra scuola pubblica e scuola

privata;

Considerato che appare manifestamente insussistente la denunciata

disparità di trattamento in quanto non è irragionevole desumere

dalla libera scelta dell'interessato, implicante la corresponsione di

tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire di

un servizio scolastico cui è possibile accedere anche gratuitamente,

quella disponibilità di mezzi che legittima, sul piano

costituzionale e nell'ambito dell'intervento regionale, l'esclusione

delle provvidenze suddette, previste nell'intento di rimuovere le

condizioni di ordine economico che ostacolano l'esercizio del diritto

allo studio (v. in tal senso sent. n. 36 del 1982);

che, inoltre, il principio di parità di trattamento fra scuola

pubblica e scuola privata non può spingersi fino alla determinazione

dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente

necessari per l'esercizio di tale ultima scuola;

che, infine, anche la legislazione statale in materia è

improntata ad un principio di favore nei confronti degli alunni di

disagiate condizioni economiche (v. art. 15 della legge 31 ottobre

1966, n. 942), mentre sia questa sia la legge regionale in questione

escludono ogni richiamo a siffatte condizioni per quanto concerne la

dotazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole

elementari (v. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1; legge 24 luglio

1962, n. 1073, art. 35; legge Regione Lazio n. 78 del 1979, art. 9,

che, nel testo modificato dalla successiva legge n. 95 del 1979, non

riguarda le provvidenze di cui alla lett. b) dell'art. 3 della

medesima legge);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge Regione Lazio 18 settembre

1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come

modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18

settembre 1979 recante: "Norme per l'attuazione del diritto allo

studio"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma,

34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:668 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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