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E' data facolta' agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono. L'accreditamento puo' essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento. Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree e spese generali, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

Testo in vigore dal 12 settembre 1974 al 22 dicembre 2008

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