Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni. Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalita' relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonche' le altre attivita' contemplate nell'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 5 agosto 1969

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471~art6 · fonte del testo

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