I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalita' e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura. Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Testo vigente dal 5 agosto 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471~art2 · fonte del testo

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