Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale e' autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi. L'istituto mobiliare italiano provvedera' altresi' al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi con l'Istituto mobiliare italiano.

Testo vigente dal 5 agosto 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471~art5 · fonte del testo

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