Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale puo' essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purche' l'eccedenza della prestazione gli, sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo. Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138~art9 · fonte del testo

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