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Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base e' quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.

Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art4 · fonte del testo

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