Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi d'inabilita' permanente di cui alla lettera a) dell'art. 7 il lavoratore puo', dopo l'accertamento del grado di invalidita', continuare ad attendere alle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, salvo ogni diritto alle maggiori prestazioni che potessero spettargli nel caso di aggravamento.

[2]Nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo predetto il lavoratore, anche nell'ipotesi di parziale riacquisto della capacita lavorativa, deve abbandonare definitivamente ogni lavorazione contemplata nella tabella.

Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari