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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per la durata della presente guerra e per sei mesi successivi s'intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi del decreto-legge Luogotenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e del R. decreto-legge 11 febbraio 1923-I, n. 432, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, i lavoratori fissi ed avventizi di sesso maschile, addetti ad aziende agricole e forestali, compresi nella eta' dai 65 anni ai 70 compiuti, i quali, ai fini della misura delle indennita' in caso di infortunio, s'intendono compresi nel gruppo degli assicurati dai 55 ai 65 anni della tabella annessa alla legge 24 marzo 1921, n. 297.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 17 marzo 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Amicucci - Lissia - Tassinari
[13]Visto:
[14](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[15]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
