Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 443 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni: Alla lettera c) dell'articolo 1 e' sostituita la seguente disposizione:
tolto: «c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a lire 20, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi».
tolto: II. - Nel secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge sono sostituite alle parole «quindici per cento» le parole: «dieci per cento».
tolto: III. - Nel secondo comma dell'art. 7 alle parole: «contenute entro il limite massimo diL. 1,75» sono sostituite le parole: «contenute entro il limite massimo di L. 4».
tolto: IV. - Alla tabella delle indennita' per infortuni sul lavoro allegata al decreto legge e' sostituita la seguente:
tolto: Tabella delle indennita' per infortuni sul lavoro.
tolto: +----------------------------------------+------------+----------+ | | Sesso | | +------------+----------+ | | uomini | donne | +----------------------------------------+------------+----------+ | Infortuni mortali: | | | | dai 9 ai 12 anni compiuti | 1,500 | l,500 | | dai 12 ai 15 » » | 3,000 | 2,150 | | dai 15 ai 23 » » | 6,000 | 3,000 | | dai 23 ai 55 » » | 7,500 | 3,750 | | dai 55 ai 75 » » | 4,500 | 7,250 | | Infortuni che producono inabilita' | | | | permanente assoluta: | | | | dai 9 ai 12 anni compiuti | 3,000 | 3,000 | | dai 12 ai 15 » » | 5,400 | 3,600 | | dai 15 ai 23 » » | 7,500 | 4,500 | | dai 23 ai 55 » » | 9,750 | 6,000 | | dai 55 ai 75 » » | 6,000 | 3,000 | +----------------------------------------+------------+----------+
tolto: Infortuni che producono inabilita' L'indennita' calcolata, permanente parziale che diminuisca sulla base di quella di piu' del 10 per cento l'attitudine stabilita per l'inabilita' al lavoro: permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.
tolto: +----------------------------------------+------------+----------+ | | Indennita' giornaliera| | +------------+----------+ | | uomini | donne | +----------------------------------------+------------+----------+ | Infortuni che producono | | | | inabilita' temporanea; | | | | dai 12 ai 15 anni compiuti: | 1 50 | 1 50 | | dai 15 ai 65 » » | 4 -- | 3 -- | | dai 65 ai 75 » » | 2 25 | 1 50 | +----------------------------------------+------------+----------+
tolto: Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennita', agli uomini.
tolto: Alle indennita' stabilite per i casi di inabilita' permanente e di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, sino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna, va aggiunto decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.
tolto: Nel caso di morte la ripartizione della indennita' fra gli aventi diritto a norma dell'art. 11 sara' fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.
tolto: Le indennita' sono pagate in capitale; saranno versate pero' alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1921-03-20;297~art1 · fonte del testo
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