A decorrere dal 1 gennaio 1967, Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate. All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585~art9 · fonte del testo

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