Nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, cosi' ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sara' corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sara' attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualita'; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 aprile 1969, n. 153

1

La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi".

Testo vigente dal 1 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 aprile 1969, n. 153

    La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238~art3 · fonte del testo

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