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Miscellanea
Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari
Legge 14 luglio 1967, n. 585
- Aggiornato al
- 15 marzo 1990
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi…
- Art. 2Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico…
- Art. 3Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino…
- Art. 4Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di…
- Art. 5Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono…
- Art. 6Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni…
- Art. 7Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del…
- Art. 8Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni…
- Art. 9A decorrere dal 1 gennaio 1967, Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per…
- Art. 10Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le…
- Art. 11A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni…
- Art. 12E' abrogata la lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli…
- Art. 13Con successive leggi sara' regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei…
