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[1]Le nomine e le promozioni degli ufficiali saranno fatte con decreto Reale, secondo quanto e' gia' stato stabilito nel decreto 26 novembre 1928, n. 2716.
[2]Le nomine dei militi arruolati per il periodo di prova della durata di due anni, rimangono di diretta competenza del Comando della Milizia della strada.
[3]Le nomine a milite effettivo e le promozioni a milite scelto ed ai vari gradi di sottufficiale, saranno fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando della Milizia della strada.
[4]((COMMA ABOLITO DAL REGIO D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2328, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 1938, N. 474)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009
