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[1]Le nomine e le promozioni degli ufficiali saranno fatte con decreto Reale, secondo quanto e' gia' stato stabilito nel decreto 26 novembre 1928, n. 2716.

[2]Le nomine dei militi arruolati per il periodo di prova della durata di due anni, rimangono di diretta competenza del Comando della Milizia della strada.

[3]Le nomine a milite effettivo e le promozioni a milite scelto ed ai vari gradi di sottufficiale, saranno fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando della Milizia della strada.

[4]I primi due anni di servizio della Milizia della strada non sono computabili agli effetti dell'attribuzione dei premi di rafferma e degli aumenti periodici dovuti ai sottufficiali, militi scelti e militi.

Testo in vigore dal 8 luglio 1931 al 1 febbraio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-08;836~art3 · fonte del testo

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