Corte costituzionale

Ordinanza n. 710/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6

dicembre 1966, n. 1077, (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo

delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di

quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo)

promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per la

Campania - Sede di Salerno - sul ricorso proposto da Viola Adele

contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 374 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza in data 10 novembre 1983 il T.A.R.

della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui

esclude la concessione dell'equo indennizzo per le infermità

contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto

temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno;

che secondo il giudice remittente tale esclusione concreterebbe

una disparità di trattamento tra dipendenti non di ruolo in

relazione alla durata del loro incarico, ed inoltre priverebbe il

personale con incarico infra-annuale della possibilità di conseguire

adeguati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o comunque di

eventi che incidono sfavorevolmente sulla propria attività

lavorativa, in contrasto con il dettato costituzionale;

Considerato, quanto al primo rilievo, che la denunciata diversità

di disciplina non costituisce irragionevole disparità di

trattamento, trovando fondamento nella non omogeneità delle

situazioni poste a confronto, e nella esigenza di attribuire tutela,

agli effetti che qui rilevano, soltanto alle attività destinate a

svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata,

discrezionalmente stabilito dal legislatore;

che, con riferimento alla seconda censura, l'art. 38, secondo

comma, Cost., nel riconoscere il diritto dei lavoratori alle

prestazioni assicurative e previdenziali, non esclude la possibilità

che il legislatore ponga, nel rispetto degli altri principi

costituzionali, determinati requisiti e condizioni alla cui

sussistenza il diritto stesso sia subordinato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077,

(Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni

dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza

vigenti per i dipendenti di ruolo) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal T.A.R. della Campania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di camera di consiglio, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:710 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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