Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1974 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformita' della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento. 2 4 8

[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1914, n. 1362

2

La L. 16 dicembre 1914, n. 1362 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Resta parimente soppressa la dichiarazione di nullaosta, di cui agli articoli 8 della legge stessa e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444".

Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864

4

Il Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864 ha disposto (con l'art. 31, comma 1 del Regolamento) che "A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sara' conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli articoli 11 e 8 delle leggi stesse".

L. 14 dicembre 1973, n. 829

8

La L. 14 dicembre 1973, n. 829 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444". Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La presente legge ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1974 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1918 al 13 gennaio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 dicembre 1973, n. 829

    La L. 14 dicembre 1973, n. 829 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444". Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La presente legge ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art5 · fonte del testo

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