Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1910 al 25 luglio 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformita' della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 25 luglio 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art5 · fonte del testo

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