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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alla Cassa nazionale malattie addetti al commercio con legge 19 gennaio 1934-XII, n. 181, sono estesi anche ai seguenti istituti mutualistici per l'assistenza malattie:

  • 1)Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 23 ottobre 1930-VIII, n. 1567;
  • 2)Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, istituita con R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1619, ed Enti che di essa fanno parte, a norma dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge;
  • 3)Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 1° novembre 1938-XVII, n. 2001;
  • 4)Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1485;
  • 5)Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente del mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1487;
  • 6)Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
  • 7)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
  • 8)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
  • 9)Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 7 novembre 1929-VIII, n. 2174;
  • 10)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle ostetriche, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
  • 11)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
  • 12)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista belle arti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216.1

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1940-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ricci - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 marzo 1941, n. 295

1

La L. 17 marzo 1941, n. 295 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattia con legge 9 luglio 1940, n. 1094, sono estesi anche all'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 6 giugno 1940, n. 1161".

Testo in vigore dal 20 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 20 maggio 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 marzo 1941, n. 295

    La L. 17 marzo 1941, n. 295 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattia con legge 9 luglio 1940, n. 1094, sono estesi anche all'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 6 giugno 1940, n. 1161".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;1094~art1 · fonte del testo

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