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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alla Cassa nazionale malattie addetti al commercio con legge 19 gennaio 1934-XII, n. 181, sono estesi anche ai seguenti istituti mutualistici per l'assistenza malattie:
- 1)Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 23 ottobre 1930-VIII, n. 1567;
- 2)Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, istituita con R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1619, ed Enti che di essa fanno parte, a norma dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge;
- 3)Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 1° novembre 1938-XVII, n. 2001;
- 4)Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1485;
- 5)Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente del mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1487;
- 6)Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 7)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 8)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 9)Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 7 novembre 1929-VIII, n. 2174;
- 10)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle ostetriche, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 11)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 12)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista belle arti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216.1
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Ricci - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1941, n. 295
1La L. 17 marzo 1941, n. 295 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattia con legge 9 luglio 1940, n. 1094, sono estesi anche all'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 6 giugno 1940, n. 1161".
Testo in vigore dal 20 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
