Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1940 al 20 maggio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alla Cassa nazionale malattie addetti al commercio con legge 19 gennaio 1934-XII, n. 181, sono estesi anche ai seguenti istituti mutualistici per l'assistenza malattie:
- 1)Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 23 ottobre 1930-VIII, n. 1567;
- 2)Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, istituita con R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1619, ed Enti che di essa fanno parte, a norma dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge;
- 3)Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 1° novembre 1938-XVII, n. 2001;
- 4)Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1485;
- 5)Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente del mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1487;
- 6)Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 7)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 8)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 9)Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 7 novembre 1929-VIII, n. 2174;
- 10)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle ostetriche, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 11)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;
- 12)Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista belle arti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Ricci - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 20 maggio 1941
