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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, e' estesa alle nuove costruzioni od alle parti di esse, adibite ad uso di autorimessa, condotte a termine tra il 1 gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1935.1
[8]I negozi esenti dalla imposta e sovrimposte sui fabbricati ai sensi del R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, e della legge 7 giugno 1928, n. 1780, continuano a fruire della esenzione stessa anche se vengano destinati ad autorimessa.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 23 giugno 1930 - Anno VIII.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]MOSCONI.
[13]Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 giugno 1935, n. 1237
1La L. 13 giugno 1935, n. 1237 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1936-XV il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928-VI, n. 1780, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni, ed all'articolo unico della legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, riguardante esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse".
Testo in vigore dal 1 agosto 1935 al 13 agosto 1938
