Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali che siano finanziate con i fondi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogoteneziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento piu' favorevole da leggi speciali vigenti. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a delegare agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di costruzione di case popolari di cui al n. 5 del precedente art. 2. Qualora si faccia luogo alla delega di cui al precedente comma, puo' essere corrisposto agli enti predetti un compenso non superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Le somme recuperate in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per le opere pubbliche eseguite in virtu' della presente legge, saranno esclusivamente devolute per la esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno.

Testo vigente dal 13 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1521~art4 · fonte del testo

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