A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati: 1° per opere marittime........................ L. 5.100.000.000 2° per opere stradali......................... L. 4.200.000.000 3° per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie.......................................... L. 4.200.000.000 4° per scuole ed opere edilizie............... L. 2.500.000.000 5° per costruzione case popolari nei Comuni in dicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio del lo Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si e verificato per effetto di contingenze di guerra un eccezionale aumento di popolazione sta bile............................................... L. 4.000.000.000

Testo vigente dal 13 gennaio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1521~art2 · fonte del testo

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