[1]Protocollo addizionale all'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bandeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949.

[2]Il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco, in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo Federale Austriaco per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg del 12 maggio 1949, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base all'Accordo suddetto avra' luogo attraverso un conto espresso in dollari U.S.A., infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, presso la Banca d'Italia di Trento designata nella sua qualita' di Rappresentante dell'Ufficio italiano dei Cambi. I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti ai creditori saranno effettuati in ciascuno dei due territori nella loro moneta nazionale, sulla base del tasso di cambio del dollaro U.S.A. fissato in Italia dall'Ufficio italiano dei Cambi e in Austria dalla Banca Nazionale Austriaca, in conformita delle rispettive disposizioni vigenti in materia. Le fatture relative alle merci che formeranno oggetto di scambio dovranno essere stilate in dollari U.S.A. La Banca d'Italia di Trento e la Banca Nazionale Austriaca, Filiale di Innsbruck, si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti a credito, rispettivamente a debito, del conto suindicato, emettendo avvisi di versamento espressi in dollari U.S.A., tenuto presente quanto disposto dal successivo art. III.

Testo vigente dal 11 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-05;753~protocollo-arti · fonte del testo

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