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Miscellanea
Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948
Legge 15 dicembre 1949, n. 1156
- Aggiornato al
- 18 marzo 1950
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ALLEGATO Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito…
- Art. 2Agli effetti del presente Accordo, gli articoli 11, 13, 15, 24, 31, 32, 33 e 83 della…
- Art. 3- Ciascuna Parte Contraente designera' per iscritto all'altra Parte Contraente le imprese…
- Art. 4- Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte…
- Art. 5- Subordinatamente all'osservanza, delle disposizioni del presente Accordo, le imprese…
- Art. 6- Le imprese di entrambe le Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilita'…
- Art. 7Nel caso in cui le imprese di una Parte Contraente siano temporaneamente impedite, per…
- Art. 8Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle…
- Art. 9- Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura…
- Art. 10- Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o la esecuzione…
- Art. 11Qualora una Convenzione generale multilaterale sui diritti commerciali relativi ai…
- Art. 12- Le imprese designate di una delle Parti Contraenti hanno facolta' di omettere fermate…
- Art. 13E' intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo regolari e frequenti…
- Art. 14Il presente Accordo cessera' di avere vigore un anno dopo la ricezione da parte di una…
- Art. 15Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma e…
