Art. 5 (Accordo sulle questioni finanziarie)
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L'Italia rinunzia:
- a)al suo reclamo per spese di rimpatrio di prigionieri di guerra;
- b)al suo reclamo in forza delle eventuali rettifiche dei conteggi per nolo di materiale rotabile previsto all'art. 3 dell'Accordo 9 di Portorose;
- c)al suo reclamo per l'emissione dei Buoni della Cassa Veneta nel territorio del Regno d'Italia durante la guerra.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
