Art. 4 (Accordo sulle questioni finanziarie)
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L'Austria rinuncia ai suoi reclami:
- a)per lavori di pubblica utilita' di carattere patrimoniale compiuti nei territori occupati durante la guerra;
- b)per crediti appartenenti all'antico Impero d'Austria verso gli attuali sudditi italiani residenti nei territori riuniti all'Italia;
- c)per beni contanti o crediti appartenenti all'antico Impero d'Austria o - per la quota austriaca - alla Monarchia austro-ungarica sequestrati dal Regno d'Italia o passati in sua proprieta' e non compresi nei beni ceduti in forza dell'articolo 208 del Trattato di San Germano;
- d)per gli anticipi fatti nel periodo di transizione della Repubblica d'Austria ai decasteri italiani nei territori riuniti per prelevamenti effettuati sul prodotto del prestito Redlich;
- e)per anticipi ai fondi di religione;
- f)per anticipi alle Compagnie ferroviarie private aventi le loro linee nei territori riuniti all'Italia;
- g)per spese di rimpatrio di prigionieri di guerra;
- h)per sussidi assegnati dai rappresentanti consolari all'estero.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
