Art. 3 (Accordo sulle questioni finanziarie)
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Resta inteso che fra i reclami eliminati dall'art. III della Convenzione generale dell'Aja del 20 gennaio 1930 sono compresi i reclami dell'Italia verso l'Austria in conformita' dell'art. 318 del Trattato di San Germano e delle ulteriori eventuali decisioni degli organi internazionali relative agli approvvigionamenti, mobili ed attrezzi, nonche' i reclami dell'Austria verso l'Italia relativi al materiale rotabile di ogni specie appartenente a sudditi austriaci o a persone giuridiche aventi la loro sede in Austria, senza pregiudizio per ambedue le Alte Parti contraenti di quanto e' disposto negli Accordi di Portorose.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
