[1]L'autorita' richiesta provvedera' e fara' eseguire la notificazione in conformita' delle leggi dello Stato in cui deve aver luogo; ma potra' anche limitarsi ad effettuare la notificazione mediante consegna dell'atto al destinatario, che l'accetti volontariamente.

[2]La detta autorita' mandera' poi all'autorita' richiedente il documento contenente la prova della notificazione avvenuta o la indicazione del fatto che l'ha impedita.

[3]Se l'atto da notificare fu trasmesso in doppio esemplare la prova della notificazione deve risultare da uno degli esemplari o da un documento che vi deve essere annesso.

[4]Le notificazioni non potranno dar luogo a rimborsi di tasse o di spese di qualsiasi specie.

Testo vigente dal 8 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1933-04-13;379~art3 · fonte del testo

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