Sono estese a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per gli atti occorrenti e conseguenziali all'esecuzione del programma previsto nel primo comma dell'art. 1, le agevolazioni di cui agli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti o gli espropri di aree e per i contratti di appalto che abbiano per oggetto la costruzione dei villaggi di cui al secondo comma del citato articolo. Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 16 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;240~art7 · fonte del testo

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