Art. 59 — Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero

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Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento. Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni.

Testo in vigore dal 12 marzo 1968 al 17 agosto 1974

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